IL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE
Sotto la guida del Dott. Fontana, lo Studio offre inoltre il servizio di revisione contabile per il condominio, una figura introdotta dalla legge n. 220 del 2012.
Con tale articolo, che individua specifiche voci contabili indispensabili nella gestione dell’amministratore da parte di ogni condomino, il legislatore ha sancito la necessità di sottoporre a revisione la documentazione contabile qualora non sufficientemente intelligibile.
Il compito del revisore condominiale è quello di verificare la contabilità del condominio per una o più annualità, su specifico incarico dell’assemblea.
Tale verifica rappresenta una nuova forma di tutela sia nei confronti dei singoli condomini, sia per lo stesso amministratore, nel momento in cui l’esito dei controlli conferma la correttezza del proprio operato.
CHI È IL REVISORE
Gli amministratori di condominio (che non sia parte della revisione), gli avvocati, i commercialisti e i revisori legali. La nomina del revisore: come specificato nell’art. 1130 bis, “l’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”. L’assemblea può nominare il revisore in qualunque momento, anche con riferimento a più esercizi finanziari, senza necessariamente presupporre il dubbio di una irregolarità contabile.
Dal punto di vista operativo, la nomina di un revisore può essere particolarmente utile:
a) nel caso di nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del bilancio consultivo per la gestione uscente (vuoi perché mai presentato o vuoi perchè non approvato). In questo caso l’attività di revisore è utile anche per consentire all’amministratore entrante un adeguato allineamento contabile.
b) nel caso di errori o incongruità anche con riferimento a bilanci già approvati.
c) nel caso di necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni indebite da parte dell’amministratore, infondatezze o incongruità. L’assemblea deve indicare espressamente le annualità (ovvero esercizio finanziario della gestione condominiale, che potrebbe essere diverso dall’anno solare) che saranno oggetto di controllo.
Se nel corso della verifica, emerge la necessità di ampliare i periodi di indagini è opportuna una nuova delibera di assemblea.
QUALI SONO I SUOI COMPITI
L’art. 1130 bis parla genericamente di verifica. Il revisore dovrà pertanto parametrare la sua attività sulla base di quanto sottopostogli. Nello specifico, se l’oggetto della revisione è una contabilità già approvata dall’assemblea, le sue verifiche verteranno principalmente sulla fondatezza e sulla congruità, senza poter entrare nella verifica delle scelte, ancorchè errate, ma approvate. Se, invece, la verifica riguarda annualità che non sono state presentate o che non sono state approvate, la verifica del revisore potrà spingersi anche all’accertamento in termini di legittimità con verifica dei criteri di ripartizione delle spese, del regolamento e delle tabelle millesimali.
Dal punto di vista operativo, il revisore potrà: predisporre un rendiconto consultivo se non è ancora stato formato, verificare la contabilità nell’ipotesi di un rendiconto redatto ma non approvato e verificare la contabilità nell’ipotesi di un rendiconto redatto e approvato se decorso il termine di cui all’art. 1137, comma 2, c.c., emergano criticità nella gestione del patrimonio comune.
Di fatto, qualora il revisore è chiamato alla redazione di un documento, oltre alle verifiche contabili, sarà necessario entrare nel merito della questione, adottando i corretti criteri di valutazione ed eventualmente eliminando errori compiuti in passato. Se la revisione è richiesta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) il compito del revisore sarà quello di porre in essere le attività necessarie per rispondere alla richiesta formulata dal Giudice.
COSA NON PUÒ FARE IL REVISORE
Compito del revisore non è quello di rimettere in discussione i criteri di ripartizione, se sono già stati approvati. Organo competente in tal senso è il giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall’art. 1137 c.c. Decorso tale termine, la deliberazione non è più impugnabile.
IL COMPENSO DEL REVISORE
Per quanto riguarda la ripartizione del compenso, il nuovo art. 1130-bis dispone espressamente che “la deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”. Pertanto, anche chi ha votato contro, è tenuto a pagare la fattura del professionista con tutti gli altri condomini.